Brano: [...]ve essere sentito il parere del Gran Consiglio su tutte le questioni aventi carattere costituzionale.
Sono considerate sempre come aventi carattere costituzionale le proposte di legge concernenti:
1° la successione al Trono, le attribuzioni e le prerogative della Corona:
2° la composizione e il funzionamento del Gran Consiglio, del Senato del Regno e della Camera dei deputati:
3° le attribuzioni e le prerogative del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;
4° la facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;
5° l'ordinamento sindacale e corporativo;
6° i rapporti tra lo Stato e la Santa Sede; 7° i trattati internazionali, che importino variazione al territorio dello Stato e delle Colonie. ovvero rinuncia all'acquisto di territori.
Art. 13 — il Gran Consiglio, su proposta del Capo del Governo, forma e tiene aggiornata la lista dei nomi da presentare alla Corona, in caso di vacanza, per la nomina del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato.
Ferme restando le attribuzioni e le prerogative del Capo del Govern[...]
[...]manare norme giuridiche;
5° l'ordinamento sindacale e corporativo;
6° i rapporti tra lo Stato e la Santa Sede; 7° i trattati internazionali, che importino variazione al territorio dello Stato e delle Colonie. ovvero rinuncia all'acquisto di territori.
Art. 13 — il Gran Consiglio, su proposta del Capo del Governo, forma e tiene aggiornata la lista dei nomi da presentare alla Corona, in caso di vacanza, per la nomina del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato.
Ferme restando le attribuzioni e le prerogative del Capo del Governo, il Gran Consiglio forma altresì e tiene aggiornata la lista delle persone che, in caso di vacanza, esso reputa idonee ad assumere funzioni di Governo.
Art. 14 — I Segretari, i Vice Segretari, il Segretario amministrativo, e gli altri membri del Direttorio del Partito Nazionale Fascista sono nominati con decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, previa deliberazione del Gran Consiglio, a norma dell’art. 11. Essi durano in carica tre anni e possono essere confermati. Con le stesse forme, possono essere, in ogni tempo, revocati.
Con Regio decreto, su proposta del Capo del Governo, il Segretario del Partito Nazionale Fascista può essere chiamato a partecipare alle sedute del Consiglio dei Ministri.
Art. 15 — La presente legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella « Gazzetta Ufficiale » del Regno.
Fondamentali appaiono gli articoli 11 e 13: il primo investiva il Gran Consiglio di facoltà elettorali e l’altro [...]