Brano: [...]el Gran Consiglio, quale appartenente al Partito Nazionale Fascista, può essere adottata, se non con deliberazione del Gran Consiglio.
Art. 10 — Le funzioni di membro del Gran Consiglio sono gratuite.
Nessuna spesa è richiesta allo Stato per il funzionamento del Gran Consiglio.
Le sedute del Gran Consiglio sono segrete. Un regolamento interno, approvato dal Gran Consiglio, stabilisce le altre norme per il suo funzionamento.
Art. 11 — Il Gran Consiglio delibera:
1° sulla lista dei deputati designati, ai termini dell'articolo 5 della legge 17 marzo 1928, n. 1019;
2° sugli statuti, gli ordinamenti e le direttive politiche del Partito Nazionale Fascista; 3° sulla nomina e la revoca del Segretario, dei Vice Segretari, del Segretario amministrativo e degli altri membri del Direttorio del Partito Nazionale Fascista.
Art. 12 — Deve essere sentito il parere del Gran Consiglio su tutte le questioni aventi carattere costituzionale.
Sono considerate sempre come aventi carattere costituzionale le proposte di legge concernenti:
1° la succ[...]
[...] del Regno e della Camera dei deputati:
3° le attribuzioni e le prerogative del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;
4° la facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;
5° l'ordinamento sindacale e corporativo;
6° i rapporti tra lo Stato e la Santa Sede; 7° i trattati internazionali, che importino variazione al territorio dello Stato e delle Colonie. ovvero rinuncia all'acquisto di territori.
Art. 13 — il Gran Consiglio, su proposta del Capo del Governo, forma e tiene aggiornata la lista dei nomi da presentare alla Corona, in caso di vacanza, per la nomina del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato.
Ferme restando le attribuzioni e le prerogative del Capo del Governo, il Gran Consiglio forma altresì e tiene aggiornata la lista delle persone che, in caso di vacanza, esso reputa idonee ad assumere funzioni di Governo.
Art. 14 — I Segretari, i Vice Segretari, il Segretario amministrativo, e gli altri membri del Direttorio del Partito Nazionale Fascista sono nominati con decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, previa deliberazione del Gran Consiglio, a norma dell’art. 11. Essi durano in carica tre anni e possono essere confermati. Con le stesse forme, possono essere, in ogni tempo, revocati.
Con Regio decreto, su proposta del Capo del Governo, il[...]
[...]ssono essere confermati. Con le stesse forme, possono essere, in ogni tempo, revocati.
Con Regio decreto, su proposta del Capo del Governo, il Segretario del Partito Nazionale Fascista può essere chiamato a partecipare alle sedute del Consiglio dei Ministri.
Art. 15 — La presente legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella « Gazzetta Ufficiale » del Regno.
Fondamentali appaiono gli articoli 11 e 13: il primo investiva il Gran Consiglio di facoltà elettorali e l’altro lo incaricava di tenere aggiornata la lista dei successori di Mussolini da presentare al re « in caso di vacanza, per la nomina del Capo del Governo ». In effetti un solo nome fu iscritto in tale lista; quello di Costanzo Ciano (v.). Dopo la morte di Ciano (27.6.1939) il Gran Consiglio non sollevò mai più la questione della successione a Mussolini e la lista rimase bianca (del resto, da allora, il G.C. si riunì una sola volta, il 24.7.1943, e fu l'ultima).
Anche l’art. 12 rivestiva una certa importanza, imponendo che fosse sentito il parere del G.C. « su tutte le questioni aventi carattere costituzionale », a cominciare dalla successione al trono.
Gran Consiglio ed elezioni
Tra le sue varie attribuzioni, il Gran Consiglio aveva quella di designare i nomi dei 400 candidati che avrebbero costituito la lista unica elettorale. La meccanica era questa: le organizzazioni professionali corporative, enti culturali e di assistenza proponevano una rosa
di 2.000 nomi, dalla quale il G.C. ricavava l’elenco definitivo dei 400 candidati, ma senza essere vincolato ai nomi che gli erano stati proposti; al limite, poteva designare 400 nominativi del tutto diversi da quelli proposti. Poiché la lista approvata veniva poi automaticamente eletta (v. Elezioni), di fatto era il Gran Consiglio che decideva sulla attribuzione dei m[...]
[...]ttorale. La meccanica era questa: le organizzazioni professionali corporative, enti culturali e di assistenza proponevano una rosa
di 2.000 nomi, dalla quale il G.C. ricavava l’elenco definitivo dei 400 candidati, ma senza essere vincolato ai nomi che gli erano stati proposti; al limite, poteva designare 400 nominativi del tutto diversi da quelli proposti. Poiché la lista approvata veniva poi automaticamente eletta (v. Elezioni), di fatto era il Gran Consiglio che decideva sulla attribuzione dei mandati.
Le elezioni fasciste furono due: nel 1929 e nei 1934. La prima lista fu approvata dal G.C. il 27.2.1929 e la legislatura che ne sortì (XXVIII) fu chiusa con decreto del 19.1.1934. Il 15 febbraio successivo gli enti autorizzati proposero la rosa di candidati per la XXIX legislatura e il 2.3.1934 il G.C. approvò i nuovi 400 « deputati » (v. Camera, Riforma fascista della). Le elezioni cessarono di esistere anche formalmente con l’istituzione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni (v.), priva peraltro di ogni effettivo potere: questo continuav[...]
[...]crisse ancora Gentile, ha scoperto nel Gran Consiglio « l'organo adatto alla propria costituzione », attraverso cui « la volontà di un uomo straordinariamente dotato diventa un istituto organico e perenne. Quello che poteva parere la creazione quotidiana, ma contingente di un individuo diviene la struttura costituzionale della stessa nazione ». In realtà la volontà del dittatore continuò a essere esercitata senza alcuna preoccupazione di forma e il Gran Consiglio ebbe funzioni prevalentemente di ratifica, quando non fu addirittura ignorato.
Le sedute
Il Gran Consiglio intervenne nella vita del paese soprattutto per assicurare un lancio propagandistico a talune iniziative del regime, sempre facendo proprie le decisioni di Mussolini.
L’1.4.1930 Giuseppe Bottai (v.), ministro delle Corporazioni, propose
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