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Il segmento testuale Giustizia penale è stato riconosciuto sulle nostre fonti cartacee. Questo tipo di spoglio lessicografico, registrazione dell'uso storicamente determinatosi a prescindere dall'eventuale successivo commento di indirizzo normatore, esegue il riconoscimento di ciò che stimiamo come significativo, sulla sola analisi dei segmenti testuali tra loro, senza obbligatoriamente avvalersi di vocabolarii precedentemente costituiti.
Nell'intera base dati, stimato come nome o segmento proprio è riscontrabile in 8Entità Multimediali , di cui in selezione 6 (Corpus autorizzato per utente: Spider generico. Modalità in atto filtro S.M.O.G.: CORPUS OGGETTO). Di seguito saranno mostrati i brani trascritti: da ciascun brano è possibile accedere all'oggetto integrale corrispondente. (provare ricerca full-text - campo «cerca» oppure campo «trascrizione» in ricerca avanzata - per eventuali ulteriori Entità Multimediali)


da Enciclopedia dell'antifascismo e della Resistenza. Vol IV (N-Q), p. 782

Brano: [...]18, senza altra specificazione in ordine ai fatti di armi indicati, non consente l’applicazione della amnistia senza ulteriori accertamenti, potendo detta qualifica essere riconosciuta dal competente organo amministrativo (Commissione per il riconoscimento delle qualifiche partigiane) in base a circostanze diverse ». Corte di Cassazione Sez. Ili 11.11.1948 (in « Archivio penale », 1949, II, p. 121).

Dello stesso tenore C. Cass. 24.6.1949 (In «Giustizia penale», 1949, II, p. 889); C. Cass. 8.1.1949 (in «Giustizia penale» 1948, II, p. 285); C. Cass. 23.5.1950 (in « Giustizia penale», 1950, II, p. 1123).

Tra le molte altre di contenuto analogamente restrittivo, cfr.: C. Cass. 26.10.1948 (in «Rivista penale», 1949, II, p. 66); C. Cass. 3.2.1950 (in « Rivista penale », 1950, II, p. 516); C. Cass. 15.1.1951 (in «Giustizia penale », 1951, II, p. 623) ecc..

Analogamente restrittiva fu l'interpretazione degli « atti diretti a frustrare l'attività bellica delle truppe tedesche o di chi ad esse prestava aiuto ». I giudici spesso richiesero che la « frustrazione » si fosse verificata, che le forze nazifasciste avessero subito un danno di tale rilevanza da rimanere interdetta la loro attività militare in una zona sufficientemente vasta. Non si teneva così in nessun conto il dato letterale della norma che voleva soltanto degli « atti diretti

a... », compiuti « anche isolatamente come militare, come civile... ». Fu la s[...]

[...]i aventi importanza strategica), ma anche quelli nei quali, pur avendo minor rilievo cotesta caratteristica, cotesta efficacia e immediatezza, lo scopo è quello di frustrare l’attività bellica tedesca ».

La prima citazione è da Corte di Cassazione 7.2.1946 (in « Archivio penale », 1946, II, p. 206): nel caso concreto, gli imputati avevano distrutto un automezzo e ferito dei militari tedeschi. La seconda è da Corte di Cassazione 3.1.1946 (in « Giustizia penale »,

1946, II, p. 379).

Di orientamento analogo: Corte di Cassazione 18.12.1946 (in « Foro italiano », II, p. 184) e Corte di Cassazione 7.7.1949 (in « Giustizia penale », 1950 II, p. 231).

A fronte di queste e poche altre pronunce di orientamento neanche « liberale », ma semplicemente rispettoso della lettera della legge, sta un « cupo florilegio » decisamente più ampio. Non fu, per esempio, applicata l’amnistia a chi partecipò a scontri a fuoco con i tedeschi ma quando questi erano già in fuga oppure

« procedette all’arresto di un individuo e poi appartenne alla sezione di un partito politico facendo parte di una banda patriottica e partecipando (genericamente) a tutte

le azioni della banda stessa ». Corte di Cassazione 20.4.1951 (in « Giustizia p[...]

[...]lettera della legge, sta un « cupo florilegio » decisamente più ampio. Non fu, per esempio, applicata l’amnistia a chi partecipò a scontri a fuoco con i tedeschi ma quando questi erano già in fuga oppure

« procedette all’arresto di un individuo e poi appartenne alla sezione di un partito politico facendo parte di una banda patriottica e partecipando (genericamente) a tutte

le azioni della banda stessa ». Corte di Cassazione 20.4.1951 (in « Giustizia penale », 1951, 11, p. 8401).

Di orientamento analogo: Corte di Cassazione 26.3.1946 (in « Giustizia penale », 1947, II, p. 118); Corte di Cassazione 24.6.1947 (in «Archivio penale», 1947, II, p. 500); Corte di Cassazione 26.10.1948 (in « Archivio penale », 1949, II, p. 231); Corte di Cassazione 29.1.1948 (in «Archivio penale», 1948, II, p. 245); Corte di Cassazione 17. 11.1950 (in « Giustizia penale » 1951, II, p. 287).

Gli esempi potrebbero continuare e numerosi, tutti ispirati alla precisa volontà di minimizzare gli effetti dell’amnistia. Ne ricordiamo solo un altro:

« esattamente il giudice nega l’applicazione dell’amnistia patriottica 5 aprile 1944 n. 96 in base alla sola esibizione di un certificato dell’A.N.P.I. da cui risulti che il condannato durante la lotta clandestina ha efficamente collaborato, fornendo armi, munizioni, informazioni e ospitalità; osservando che con gli atti suddetti il condannato non aveva direttamente cooperato a frustrare l’attività bellica delle trup[...]

[...]istia patriottica 5 aprile 1944 n. 96 in base alla sola esibizione di un certificato dell’A.N.P.I. da cui risulti che il condannato durante la lotta clandestina ha efficamente collaborato, fornendo armi, munizioni, informazioni e ospitalità; osservando che con gli atti suddetti il condannato non aveva direttamente cooperato a frustrare l’attività bellica delle truppe tedesche o di chi ad esse prestava aiuto ». Corte di Cassazione 20.4.1951 (in « Giustizia penale», 1951, II, p. 8401).

Di orientamento analogo: Corte di Cassazione 26.3.1946 (in « Giustizia penale »,

1947, II, p. 118); Corte di Cassazione 24. 6.1947 (in « Archivio penale », 1947, II, p. 500); Corte di Cassazione 26.10.1948 (in « Archivio penale », 1949, 11, p. 231); Corte di Cassazione 29.1.1948 (in «Archivio penale », 1948, II, p. 245); Corte di cassazione 17.11.1950 (in « Giustizia penale », 1951, II, p. 267).

L’aggravamento dopo il 18,4.1948

I fatti e le sentenze fin qui esposti danno un’idea generale del trattamento penale (e non solo) riservato ai partigiani da polizia e magistratura nel dopoguerra.

All’interno di questo periodo vi è però la cesura politica costituita dalla definitiva estromissione di socialisti e comunisti dal governo e dalla successiva « ratifica » elettorale. Sul piano specifico che qui interessa, vi fu nello stesso lasso di tempo (fine 1947, subito dopo il I Congresso dell’A.N.P.I.) l’uscita dei partigiani democristiani dall’associazione unitar[...]



da Enciclopedia dell'antifascismo e della Resistenza. Vol IV (N-Q), p. 779

Brano: [...]li avevano gettati i fascisti in fuga.

All'inizio del 1947 il commissario politico della 52a Brigata Garibaldi, Michele Moretti, e inoltre Carlo Maderna, Remo Mentasti e Pietro Terzi furono accusati di essersi appropriati di quei valori « costituenti preda bellica, cagionando all’Amministrazione dello Stato un danno patrimoniale di rilevante gravità » e, per questo motivo, incarcerati per vari mesi, salvo Moretti, resosi latitante. Si veda in Giustizia penale (annata 1948, II, p. 584) una ricostruzione deH'istruttoria e una illustrazione dei problemi relativi alla preda bellica.

L’istruttoria aveva avuto inizio da una denuncia del Comitato di liberazione nazionale di Como che lamentava la sparizione dell’oro e del denaro. In realtà i valori, affidati a Moretti, erano stati da questo consegnati al Comando generale delle Brigate Garibaldi, il quale se ne era servito per i bisogni delle formazioni, sia pure in fase di smobilitazione, come era stato confermato dall’Ufficio stralcio delle Brigate stesse per la Lombardia e, in particolare, dall’ex co[...]

[...]inire a che titolo gli imputati si era impossessati di

quelle somme e in quale veste giuridica avevano disposto delle stesse. La posta in gioco era grossa né riducibile ai termini strettamente giuridici dell’accertamente di « eventuali abusi commessi, successivamente alla liberazione e alla fine della guerra, da taluni ex appartenenti al movimento » partigiano come facevano alcuni giuristi. (G. Vassalli, La sentenza sull’« oro di Dongo » in « Giustizia penale », 1948, II, p. 58494).

I neofascisti presentavano infatti questo processo come il giusto perseguimento di chi aveva rubato le cose appartenenti a Mussolini e puntavano a un generale screditamento della Guerra di liberazione. Per contrastare questa manova dovettero scendere in campo i maggiori rappresentanti della Resistenza: Ferruccio Parri sulle colonne di « Milano Sera » del 13.8.1947 e, nella stessa data, Pietro Secchia su « l'Unità ».

Già nella primavera di quell'anno la polemica era stata particolarmente accesa. Il 14 febbraio « l'Unità » aveva pubblicato un^ durissimo comunicato [...]



da Enciclopedia dell'antifascismo e della Resistenza. Vol IV (N-Q), p. 780

Brano: [...]ua, l’11.

7.1947 dichiarò la competenza dei tribunali ordinari e non di quelli militari sulla base del Decreto legge 6.9.1946 n. 93, il quale esplicitamente escludeva l'applicazione della legge penale militare a coloro i quali avevano la qualifica di partigiano combattente. Inoltre la Cassazione riconobbe ai comandanti delle formazioni la qualità di pubblici ufficiali con il conseguente potere di sequestrare beni al nemico e di custodirli. (« Giustizia penale », 1948, II, p. 584 ss.).

La questione di fondo era naturalmente quella della processabilità o meno della Resistenza, della riducibilità di questa particolarissima forma di guerra agli schemi giuridici ordinari. Basti riflettere sulla stessa qualifica dei comandanti partigiani come « pubblici ufficiali » e sul fatto di considerare le loro azioni poste in essere nell’interesse e per conto dello Stato. Si trattava di un riconoscimento che serviva sicuramente a legittimare molte azioni partigiane (sia pure nell’ottica della continuità istituzionale dello Stato), ma che altrettanto sicuramente[...]

[...]a, per esempio, dichiarato espressamente non punibili, in quanto operazioni di guerra, « gli atti di sabotaggio, le requisizioni ed ogni altra operazione compiuta dai patrioti per la necessità di lotta contro i tedeschi ed i fascisti ». Ma l’11.12.1946 la Cassazione ritenne generalmente « fuori dalle previsioni del detto decreto la rapina anche se commessa per continuare a vivere alla macchia senza sottostare ai voleri dei tedeschi ». (Si veda « Giustizia penale », 1948, II, p. 160).

I giudici tesero inoltre a circoscrivere l’ambito dei comportamenti riconosciuti come politici, introducendo tra l’altro la distinzione tra « fine politico » che, per esempio, rendeva applicabile l’amnistia n. 4/1946 (D.P. 22.6.1946, n. 4, art. 2), e mero « pretesto politico », cioè movente privato essenzialmente diretto a un vantaggio personale.

II 16.10.1946 la Cassazione affermò, in un caso, che « agisce per pretesto, e non per fine politico, chi commette una rapina con sequestro di persona in danno di presunti collaborazionisti e, dopo aver distribuito

780



da Enciclopedia dell'antifascismo e della Resistenza. Vol IV (N-Q), p. 781

Brano: Processi ai partigiani

parte del bottino a vittime di nazifascisti, divide il resto con i suoi vicini ». C. Cass. 16.10.46, (In « Giustizia penale », 1947, II, p. 228).

Si vedano anche, dello stesso tenore, le sentenze della Cassazione dell ’11.12.1947, in « Rivista penale » (1947, 11), quella del Tribunale militare territoriale di guerra di Roma del 13.1.1946 in «Archivio penale» (1946, II, p. 253 ss.), quella della Corte d'Assise di Ferrara del 28.10.1946 in « Critica penale » (1948, p. 1921).

Come si vede, l’aspetto individuale era secondario; mentre, da ciò che è dato capire dalla ricostruzione giudiziaria, vi era una dimensione collettiva e politica incomprensibile per giudici che interpretavano in modo restrittivo una norma [...]

[...]deschi che aveva denunziato e fatto deportare un suo giovane figliolo, morto poi nelle camere dei gas in Germania, ebbe con lui un diverbio e, minacciato, lo uccise. Nessun movente politico, si disse rinnegando i! precedente provvedimento ».

Quattro partigiani modenesi [Mal otti, Rossi, T avernar i, Mensini) assolti dopo oltre 4 anni di carcere preventivo (Bologna, ottobre 1952)

Da una sentenza della Corte di Cassazione del 25.4.1947 (in « Giustizia penale », 1947, III, p. 392 ss.) si apprende che vi fu anche il caso di un partigiano, accusato « di avere nell'esecuzione di un’operazione compiuta per la necessità di lotta contro i tedeschi e i fascisti, esploso un colpo di moschetto in Ponte Stazzema, nella notte dal 14 al 15 gjugno 1944, cagionando lesioni gravi a Vezzoni Giuseppe nonché la morte dell’altro patriota e vicebrigadiere dei carabinieri Palmiesi Cesare, che aveva anch'egli l'iniziativa di eseguire lo stesso servizio senza darne preventiva comunicazione al comune Comando [...] ». L’imputato, denunciato e arrestato nel settembre del 1[...]



da Enciclopedia dell'antifascismo e della Resistenza. Vol IV (N-Q), p. 783

Brano: [...]co, ma si risolvevano in una istruttoria raggiungendo così il duplice effetto di una sanzione effettiva (carcerazione preventiva ecc.) senza i possibili clamori del dibattimento.

La magistratura giudicante, quando fu chiamata a pronunciarsi, non sempre avallò le operazioni poliziesche e degli inquirenti. Per esempio, si vedano le sentenze: Corte di Cassazione 6.9.1946 (in «Archivio penale», 1947, II, p, 93); Tribunale di Rieti 27.4.1949 (in « Giustizia penale» 1950, II, p. 340); Corte di Cassazione 6.6.1949 (in « Rivista penale », 1949, II, p. 707); Tribunale Militare Territoriale di Bologna 12.1.1950 (in «Critica penale», 1950, p. 5357).

Vi furono quindi sentenze di orientamento meno reazionario, che esprimevano sicuramente qualche incertezza e comunque la non monoliticità dei giudizi, ma spostavano di poco il bilancio complessivo della repressione dei partigiani. Basti pensare che nei primi tre mesi del

1949 vi furono, in 14 città italiane, 120 arresti di partigiani per soli fatti di guerra. (I dati sono riportati in Roberto Battaglia, Com[...]

[...] processi con le più varie imputazioni. Spesso l’accusa fu di aver formato « blocchi stradali », come quello improvvisato « abusivamente in Nervi, al bivio Via Somma DonatoVia Guglielmo Oberdan, costituito prima da automezzi, fermati e trattenuti, e poi anche da blocchi di cemento armato a forma di piramide, che erano stati costruiti a suo tempo dai tedeschi per analogo scopo ». Si veda la sentenza della Corte di assise di Genova 12.1.1949 (in « Giustizia penale », 1949, II, p. 546 ss.), nella quale si può trovare un’applica

Partigiani di Castelfranco Emilia processati a Cuneo. Gli imputati Dante Santi, Amedeo Golfieri e Bruno Graziosi con l’avvocato difensore Leonida Casali di Bologna



da Enciclopedia dell'antifascismo e della Resistenza. Vol IV (N-Q), p. 784

Brano: Processi ai partigiani

zione della nuova norma che puniva esplicitamente il blocco stradale (D.L. 22.1.1948, n. 66, art. 1). Per una pronuncia analoga, cfr. « Giustizia penale », 1952, 11, p. 6137.

Un commento più ampio sul comportamento della polizia in occasione delle manifestazioni seguite all’attentato a Togliatti è in Vezio Crisafulli (Ordine e legalità, in « Rinascita », V, 1948, p. 297 ss.). Nell’episodio di Nervi come in molti altri, la presenza dei partigiani era stata in effetti determinante nella mobilitazione e nell’organizzazione, costituendo un punto di riferimento politico per tutti i manifestanti.

Vi furono poi, su un altro piano, le numerose incriminazioni per fatti commessi in occasione di scioperi o altre forme di lotta con uso massiccio de[...]


Grazie ad un complesso algoritmo ideato in anni di riflessione epistemologica, scientifica e tecnica, dal termine Giustizia penale, nel sottoinsieme prescelto del corpus autorizzato è possible visualizzare il seguente gramma di relazioni strutturali (ma in ciroscrivibili corpora storicamente determinati: non ce ne voglia l'autore dell'edizione critica del CLG di Saussure se azzardiamo per lo strumento un orizzonte ad uso semantico verso uno storicismo μετ´ἐπιστήμης...). I termini sono ordinati secondo somma della distanza con il termine prescelto e secondo peculiarità del termine, diagnosticando una basilare mappa delle associazioni di idee (associazione di ciò che l'algoritmo isola come segmenti - fissi se frequenti - di sintagmi stimabili come nomi) di una data cultura (in questa sede intesa riduttivamente come corpus di testi storicamente determinabili); nei prossimi mesi saranno sviluppati strumenti di comparazione booleana di insiemi di corpora circoscrivibili; applicazioni sul complessivo linguaggio storico naturale saranno altresì possibili.
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